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Amministratore di condominio e responsabilità penale

Il verdetto è simile a quello emesso in altre pronunce: l’amministratore di condominio è penalmente responsabile dei danni e delle lesioni subite da condomini e da terzi per l’omessa manutenzione delle parti comuni. Ciò indipendentemente dal fatto che l’assemblea abbia o meno deliberato sul punto. Insomma secondo la Cassazione, l’amministratore deve attivarsi per eliminare i pericoli e non può trincerarsi dietro l’immobilismo dei condomini.

Nel caso di specie un anziano signore aveva subito lesioni cadendo su un tombino condominiale entrando in una farmacia ubicata in quello stabile. L’amministratore veniva condannato per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Tramite il proprio difensore proponeva appello e poi ricorso per Cassazione: a suo modo di vedere, infatti, nessuna responsabilità poteva essergli addebitata stante l’assenza di indicazioni dell’assemblea, o comunque dei condomini, di una situazione di pericolo. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e quindi confermato la condanna.

Si legge in sentenza che non può mettersi in discussione che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 cpv. cod. pen. di attivarsi al fine dl rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti/ sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell’esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l’impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr. Sez. 3 n.4676 del 1975 rv.133249).

L’Amministratore ha l’obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell’art.1130 n. 4 cod.civ. viene invero interpretato dalla giurisprudenza dà legittimità nel senso che sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti ( cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009; Sez. 4 n.6757 del 1983). Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo comma cod. civ. si evince peraltro a contrario che l’amministratore ha facoltà di provvedere alte opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea (Cass. pen. 6 settembre n. 34147).

Un’annotazione finale pare utile: eliminare il pericolo non vuol dire, per forza, far eseguire interventi di manutenzione ma anche semplicemente predisporre le cautele più idonee (es. transenne) a delimitare la zona pericolosa per far poi deliberare l’assemblea in merito al da farsi.

Articolo preso da Lavorincasa.it